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Capacity market 2022 impatto sulle bollette 

venerdì 11 marzo 2022 16:32:00

Dal primo gennaio del 2022 Terna ha dato il via al nuovo mercato della capacità ottemperando al decreto del 28 ottobre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica.

Questo decreto prevede che da gennaio 2022 Terna individui le 500 ore di maggior criticità del mercato della capacità e stabilisca gli importi da addebitare in bolletta per coprire il costo di approvvigionamento della capacità produttiva (circa 1,2 miliardi di € per il 2022). Tale valore quindi sarà ben superiore a quelli previsti dell’ex Art.48 della Del. 111/06 e smi dell’ARERA che aveva una funzione analoga.
Fino al 31/12/2021 in fattura veniva infatti riportato un importo di  0,74 €/MWh per la copertura del Capacity Market mentre da gennaio 2022 questo importo passerà ad un valore compreso fra 7 e 14 €/MWh.
Questo perché il nuovo capacità market ha due valorizzazioni di base che vengono poi rapportate al profilo del cliente.
 
Terna ha reso noti, ai sensi dell’articolo 14.3 della deliberazione ARG/elt 98/11, i corrispettivi unitari, a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità, per le ore di picco del sistema elettrico e per le ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico per l’anno di consegna 2022:
 
  • Corrispettivo unitario ore di picco (8-20 lun-ven escluso festività)  del sistema elettrico a 39,799 €/MWh
  • Corrispettivo unitario ore diverse dalle ore di picco (20-8 lun-ven, sab-dom e festività) del sistema elettrico a 1,296 €/MWh
 
Così facendo, nelle 500 ore di maggior costo, i clienti si troveranno addebitati 39,799 €/MWh per i consumi effettuati in tali ore mentre nel restante periodo vedranno 1,296 €/MWh che corrisponde comunque ad un aumento del 75% rispetto alla precedente valorizzazione.
 
 
Conoscendo però in anticipo il calendario di queste 500 ore, sparpagliate a macchia di leopardo durante l’anno, sarebbe forse possibile modificare la propria produzione per non sopportare inutili aggravi di spesa tenuto anche conto che, in casi di contratto a prezzo indicizzato orario, queste 500 ore sono anche ore ad alto costo per la materia energia per effetto dell’aumento della domanda a cui dovrà porre rimedio il capacity market da una parte e il mercato dall’altra.
 
Si segnala che temporaneamente (presumiamo in attesa che vengano adeguati i sistemi di fatturazione) molti fornitori di energia elettrica in questo momento stanno addebitando errate valorizzazioni di costo per la componente ex.art48.
 
Buy Pro è a disposizione per aiutare le aziende a valutare l’impatto di questa norma sulla propria situazione particolare anche grazie alla possibilità di stimare l’impatto delle variazioni della programmazione dei consumi sul costo finale e metterlo in relazione con gli altri parametri aziendali (costo dl lavoro in primis).
 
Per informazioni su questo servizio scrivici a info@buypro.it
 
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Caro energia: decreto sostegni 

venerdì 21 gennaio 2022 08:00:00

 A seguito dell’analisi del Decreto cosiddetto “Sostegni”, si elencano le proposte contenute nella bozza dl documento discussa il 21 Gennaio dal Governo e finalizzate a ridurre il “Caro-Energia”.

EFFETTI PER I CONSUMATORI

Visto il perdurare dell’aumento dei costi di energia elettrica, il Governo ha proposto l’azzeramento degli oneri di sistema per tutti i clienti con potenza pari o superiore a 16,5 kW alimentati con qualsiasi livello di tensione per il primo trimestre 2022. (Titolo III - Art. 13). *

Visto che i precedenti (anteriori all’aumento dei prezzi) interventi legislativi, previsti per i consumatori energivori permetteva a questi ultimi di ridurre il peso degli oneri di sistema, venendo questi ultimi a mancare, lo Stato, con l’Art. 14, ha previsto un meccanismo di compensazione per garantire un piccolo beneficio sul prezzo dell’energia anche agli energivori.

Tale beneficio sarà però erogato “ad-personam” dal momento che, a differenza delle agevolazioni per gli energivori, l’ottenimento del beneficio sarà legato al contratto di fornitura stipulato dal singolo cliente e non dall’andamento del mercato.

Nel dettaglio il meccanismo di erogazione del beneficio prevede, per i clienti che abbiano avuto un costo dell’energia elettrica dell’ultimo trimestre del 2021 superiore del 30% al costo dell’ultimo trimestre del 2019, una parziale compensazione del maggior costo sostenuto sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (in pratica chi ha sottoscritto contratti a prezzo fisso ante aumenti, avendo già un beneficio derivante da questa opzione, non beneficerà dell’agevolazione).

Da precisare che questo credito non concorrerà alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile delle imposte regionali e sarà cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

EFFETTI PER I PRODUTTORI DA FER

Nell’Art. 16 il decreto pone attenzione a chi ha avuto vantaggi diretti dall’aumento del PUN (prezzo unico nazionale della borsa elettrica) ed in particolare i produttori di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (FER).

Dal primo febbraio 2022 infatti, tutta l’energia prodotta da impianti fotovoltaici sopra i 20kW di potenza installata e che beneficino di tariffe fisse derivanti dai vari conti energia, gli impianti idroelettrici, geotermici ed eolici che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, avranno applicato un meccanismo di compensazione sui guadagni.

Verrà quindi creato un prezzo di riferimento pari al prezzo zonale degli ultimi 10 anni e, qualora il produttore venda ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento dovrà rimborsare il GSE per la differenza, qualora il prezzo sia inferiore, sarà il GSE a rimborsarlo.

Nel caso di contratti a prezzo fisso stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto, l’art 15 non si applica se il prezzo stipulato non supera il prezzo di riferimento della zona aumentato del 10%.

CONCLUSIONI

Naturalmente il Decreto per essere attuato necessita delle delibere ARERA che una volta ratificate le proposte del Decreto permetteranno di vederne la corretta applicazione anche nelle fatture dei consumatori (per gli energivori il credito d’imposta verrà utilizzato come sempre in compensazione delle scadenze fiscali). 

 

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Gasivori: decreto Mise del 21 dicembre 2021  

mercoledì 19 gennaio 2022 08:00:00

A seguito del decreto del Mise del 21 dicembre 2021 sono stati confermati i previsti (attesi da marzo 2018) incentivi alle imprese cosiddette gasivore, cioè quelle aziende, al pari delle energivore, che hanno un’alta incidenza dei costi per l’approvvigionamento del gas naturale rispetto al proprio fatturato specifico. L’incentivo prevede la rimodulazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema del gas e sarà fruibile a partire dal 1 aprile 2022.

In particolare è prevista la riduzione delle componenti tariffarie RETIG (riferita alle tariffe di trasporto e di valore per il 2° semestre 2022 pari a 2,288 c€/Sm3) e REIG (riferita alle tariffe di distribuzione e di valore per il 2° semestre 2022 pari a 1,3169 c€/Sm3), il cui gettito viene destinato alla copertura delle spese sostenute per le misure e gli interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili (contributo previsto circa 18.000€ per milione di smc gas/contatore).

Rientrano tra queste le aziende che utilizzano il gas per scopi energetici come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento (escluso quindi l'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e comunque in generale per fini non energetici). 

I requisiti per definirsi gasivori sono:

-        consumo medio di gas naturale annuo pari ad almeno 1 GWh/anno, o 94.582 Smc/anno, (calcolato come consumo medio di gas naturale nei tre anni precedenti al 2022, con l’esclusione dell’anno 2020 causa Covid-19);

-        codice Ateco incluso nell’allegato 1 del decreto 541/2021 ;

-        indice di intensità gasivora su VAL maggiore o pari al 20% oppure un indice di intensità gasivora su fatturato FAT maggiore o uguale al 2%;

-            sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001 o diagnosi energetica in corso di validità, prevista dal D. Lgs. 102/2014, comunicata all’ENEA e per cui è stato eseguito o sarà eseguito entro la scadenza della diagnosi, almeno uno degli  interventi di efficienza energetica previsti.

Non possono accedere all’agevolazione le imprese che risultano in difficoltà, secondo la definizione prevista  dalla commissione europea per le aziende in fase di salvataggio e/o ristrutturazione.

Infine il Decreto prevede che, a partire dal 1/1/2022, tutte le imprese, anche non gasivore, con consumi superiori a un milione di Smc/anno di gas naturale (per usi produttivi non energetici) saranno esonerate dal pagamento delle suddette componenti RETIG e REIG per i consumi superiori alla soglia di un milione nell’anno solare di consumo.

Operatività:  per la piena operatività della misura di agevolazione si attendono le delibere attuative da parte di ARERA e l’apertura del portale dedicato da parte di CSEA.

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