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Nuove definizioni di impresa energivora/elettrivora e agevolazioni per l’anno 2024 e successivi

venerdì 1 dicembre 2023 09:21:00
Arera, attraverso la Delibera n. 434/2023/R/EEL del 28 settembre 2023, informa in merito alle disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica e ha conferito mandato alla CSEA di sospendere l’apertura del portale prevista originariamente per il 30/09/2023 posticipandola al 01.12.2023 e con prima chiusura  al 22.12.2023 è comunque prevista una sessione suppletiva ove molto probabilmente (in discussione presso ARERA) non verrà applicata la sanzione per il ritardo e non verrà scontato il mese di gennaio 2024.
Alla luce di quanto esposto possiamo intanto fare chiarezza su alcuni punti fermi che concorrono alla definizione di “impresa a forte consumo di energia” a partire dal 01/01/2024.
Le imprese, durante l’anno precedente alla richiesta devono aver consumato non meno di 1 GWh nell’anno 2022 e devono inoltre rispettare almeno uno dei seguenti tre requisiti:
b)      b) Operare in uno dei settori definiti a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
c)        c) Non operare in nessuno dei settori di cui alle lettere a) e b) ma aver beneficiato delle agevolazioni energivori nell’anno 2022 e/o 2023.
Inoltre le aziende dovranno essere titolari di una diagnosi energetica o dovranno disporre di un audit energetico, nell’ambito del sistema ISO 50001, conforme alle previsioni previste per le diagnosi energetiche.
Sono escluse dal beneficio tutte le imprese che, pur rispettando i requisiti appena elencati, sono in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.
L’agevolazione energivori verrà riconosciuta come negli scorsi anni per livelli di contribuzione al fondo ASOS degli oneri di sistema (per cui la contribuzione minima prevista è 0,5€/MWh) differenziati per classi di merito, per anno di richiesta e per rapporto tra VAL e oneri di sistema.
Non è quindi più necessario superare il vincolo del rapporto del 2% su fatturato e del 20% su VAL, ma l’agevolazione, suddivisa in scaglioni in precedenza, sarà pari a quanto segue:
 
 - Per le imprese di cui alla lettera a) nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa (VAL)
 - Per le imprese di cui alla lettera b) nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del VAL
 - Per le imprese di cui alla lettera c) nella misura del minor valore:
 
I)                 per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% cento del VAL;
II)               per l’anno 2027 tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del VAL.
III)              per l’anno 2028 tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del VAL.
 
Infine, esistono ulteriori benefici per le imprese di cui alla lettera b) e c) che coprano almeno il 50% dei loro consumi con fonti rinnovabili che non emettano CO2 di cui almeno il 10% assicurato con un contratto a termine o il 5% prodotta in un sito in prossimità della sede di consumo; in tal caso il contributo agli oneri di sistema sarà il minore tra i seguenti parametri:
i)       i)   il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 0,5% del VAL per le imprese alla lettera b)
     ii)   il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 1,5% del VAL per le imprese alla lettera c)
 
A differenza del passato meccanismo le imprese sono soggette a obblighi passibili di controlli ex- post, pena il rimborso delle agevolazioni percepite.
A tal proposito, le imprese saranno soggette almeno ad uno dei seguenti adempimenti:
1.      Mettere in atto le raccomandazioni scaturite dalla diagnosi energetica a patto che il costo per gli investimenti non superi l’importo dell’agevolazione percepita e il payback time non superi 3 anni.
2.      Ridurre le emissioni di CO2 producendo o dimostrando di essersi approvvigionati per almeno il 30% del proprio fabbisogno energetico da fonti che lo escludono.
3.      Investire una quota pari ad almeno il 50% derivante dalle agevolazioni in progetti che riducano le emissioni di gas a effetto serra.
 
Rispetto agli obblighi per le imprese e alle modalità operative, alcuni punti sono in fase di chiarimento da parte di ARERA.
 
Ricordiamo che Buy Pro supporta le aziende nella presentazione della domanda e nella valutazione d’impatto dei nuovi requisiti sul rapporto agevolazioni/investimenti.
 
Per informazioni su questo servizio scrivici a info@buypro.it
 

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