Decreto 16 settembre 2022 in attuazione dell’art. 16-bis del DL Energia n.ro 17/2022.
Di seguito i punti principali del provvedimento.
1. Prezzo massimo energia 210 €/MWh con possibilità di ulteriori modifiche in base a criteri di mercato/legislativi (ad esempio a 180 €/MWh accettando il tetto europeo).
2. Ripartizione dei consumi fra le aziende prioritarie e non prioritarie, quest'ultimo caso solo in cui ci fosse energia non distribuita rispetto alla disponibilità di 16,024 TWh per l’anno 2023, rideterminabile ogni anno dal GSE in base al proprio portafoglio.
3. 5 categorie di clienti prioritari (cioè con consumi medi annui, censiti sul sistema informativo integrato – SII -, per gli anni 2020,21,22 almeno pari a 3,34 GWh) e che singolarmente o congiuntamente fanno parte delle categorie seguenti a cui verrà dato un punteggio (attenzione i criteri “d” ed “e” sono alternativi tra di loro) al fine di attribuire un fattore correttivo della priorità:
a. Clienti Finali Industriali (unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT):
B: Attività estrattiva
C: Attività manifatturiere
CA Industrie alimentari, bevande e tabacco
CB Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori
CC Industria del legno, della carta e stampa
CD Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati
CE Fabbricazioni di prodotti chimici
CF Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
CG Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
CH Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti)
CI Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
CJ Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
CK Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a.
CL Fabbricazione di mezzi di trasporto
CM Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature
D: Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria
b. PMI come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003
I. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
II. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
III. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
c. Clienti con sedi in Sardegna e Sicilia partecipanti al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare (ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;).
d. Energivori.
e. Energivori Sardegna e Sicilia.
4. Possibilità di partecipazione in forma aggregata con soggetto aggregatore o singolarmente. Se tramite aggregatore si partecipa solo con pari casistica di categoria.
5. Limite minimo richiesto 1 GWh/anno e massimo pari al 3% del volume offerto (480 GWh) e comunque non superiore al 30% dei volumi medi prelevati dell’ultimo triennio dal cliente (fonte ufficiale SII - Sistema Informativo Integrato).
6. Volumi ripartiti in proquota in caso di domanda superiore alla disponibilità.
7. Decorrenza 1° Gennaio 2023 durata 3 anni.
8. Divieto di cessione a terzi del contratto.
9. Facoltà di recesso a 30 giorni senza penali o obblighi.
10. Rientrano tutti i POD attivi nella titolarità del cliente al 30 giugno 2022.
In definitiva la partecipazione garantisce un “margine” su un volume assegnato di energia a prezzo calmierato (210 €/MWh) perché la partecipazione non implica un’asta sui prezzi, ma un concetto di condivisione dell’energia, ripartita attraverso la formula che assegna un punteggio di priorità in base all’appartenenza del cliente alle 5 categorie stabilite dal decreto.
Il cliente mantiene il suo contratto con il fornitore e il GSE, attraverso un contratto cosiddetto “per differenza a due vie” rimborsa, o chiede*, la quota di differenza fra il mercato (valore di cessione dell’energia dal GSE al mercato) e il valore fisso, stabilito in 210 €/MWh. In pratica si tratta di un prodotto molto simile ad un derivato sul prezzo dell’energia elettrica stipulabile con una banca, ma con possibilità di recesso senza penali.
Il valore viene riconosciuto sulla base del 70% dell’allocato su base annuale in fase di aggiudicazione e conguagliato una volta all’anno per il restante 30% in base all’energia effettivamente prodotta dagli e messa in rete dagli impianti considerati dal GSE e ai consumi effettivi dei clienti.
(*Lo schema contrattuale di cessione dell’energia elettrica prevede le garanzie che l’aggiudicatario è tenuto a presentare a copertura dell’inadempimento del contratto, in caso di prezzo di vendita inferiore alla soglia fissa o a prelievi inferiori a quelli medi degli ultimi 3 anni. La garanzia si esplicita in una prima fase attraverso una trattenuta sul primo acconto).
Apertura portale GSE per l’accreditamento 22 novembre 2022. Chiusura 5 dicembre 2022.
L’utente accreditato sul GSE potrà successivamente accedere alla bacheca PPA* (power purchase agreement) del GME, comparto energy release, per la fruizione del beneficio effettivo.
(*La bacheca PPA è l’area del sito del GME in cui vengono pubblicate le offerte, e registrati i contratti di compravendita, di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine).
Ricordiamo che Buy Pro supporta le aziende rientranti nei parametri previsti dal decreto, nell’attività di accreditamento presso il GSE .
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